TERMINI E CONDIZIONI GENERALI -
SCHUBERTH MOBILITY PROGRAM/Schuberth Mobility Program
Schuberth GmbH accorda agli acquirenti iniziali registrati dei caschi da moto indicati al punto '1.1 (qui di seguito: partecipanti) i servizi integrati nel Schuberth Mobility Program oltre ai diritti di garanzia normativi a cui hanno diritto, a condizione che gli acquirenti iniziali soddisfino i requisiti per l'uso.
I termini e condizioni generali qui di seguito riportati vengono applicati per la partecipazione al Schuberth Mobility Program
1. Soggetto del Mobility Program
1.1 Il Schuberth Mobility Program è applicato a tutti i caschi da moto delle serie R1, S1 Pro, SR1, S2, J1 e C3 acquistati dal 01/10/2009 presso un rivenditore autorizzato Schuberth (rivenditore a contratto) all'interno dell'area coperta dal Mobility Program.
1.2 Il Mobility Program copre Paesi Bassi (dal 1/10/2009), Belgio (dal 1/10/2009), Lussemburgo (dal 1/10/2009), Svezia (dal 1/10/2009), Danimarca (dal 16/10/2009), Francia (dal 1/11/2009), Spagna (dal 1/11/2009), Germania (dal 1/01/2010), Svizzera (dal 1/01/2010), Italia (dal 1/03/2010), Ungheria (dal 1/03/2010), Portogallo (dal 1/04/2010), Grecia (da 1/04/2010), Gran Bretagna (dal 01/10/2011), Polonia (dal 01/01/2012), Croazia (dal 01/04/2012), Turchia (dal 01/07/2012) e Slovenia (dal 01/10/2012).
2. Soggetto del Mobility Program
2.1 Rischi e danni coperti dal Mobility Program
I rischi e danni qui di seguito riportati sono coperti dal Mobility Program:
- Rottamazione a seguito di incidente su strada pubblica (conformemente all'attuale normativa in vigore sul traffico specifica del paese di interesse)
2.1 Rischi e danni coperti dal Mobility Program
Tutti gli altri rischi e danni non sono coperti dal Mobility Program; questi includono in particolare:
2.1.1. Semplice pittura, graffio e danno da impatto che non influenza il funzionamento del casco
2.1.2. Usura
2.1.3. Costi di riparazione
2.1.4. Rottamazione non a seguito di incidente su strada pubblica (es. incidenti su pista, cadute)
2.1.5. Semplice perdita (casco lasciato in giro, smarrito)
2.1.6. Rottamazione a seguito di scasso o semplice furto
2.1.7. Forza maggiore, nello specifico guerre, guerre civili, scioperi, manifestazioni inerenti il lavoro, fermenti terroristici o politici, rivolte e altri disordini civili, incendi, fulmini, esplosioni, temporali o alluvioni
2.1.8. Confisca o altri interventi delle autorità
2.3 I servizi del Mobility Program sono esclusi nel caso in cui i partecipanti contribuiscano a rischi e danni coperti dal n. 2.1 attraverso azioni deliberate o negligenti.
3. Durata della partecipazione
La partecipazione al Mobility Program termina 3 anni dopo l'acquisto del casco da moto da parte del partecipante. Il periodo inizia il giorno dell'acquisto del casco da moto come da ricevuta.
4. Requisiti per partecipare al Mobility Program
4.1 Il requisito per la partecipazione al Mobility Program è la registrazione dell'acquirente sul sito web www.schuberth.com. Il cliente ha diritto a partecipare al Mobility Program se ha completato correttamente e integralmente i moduli di registrazione e dato il suo consenso al trattamento dei dati per fini di supporto ai clienti.
4.2 Gli acquirenti iniziali di uno dei caschi indicati al punto 1.1 acquistati presso un rivenditore Schuberth in un territorio compreso al punto 1.2 del paese natio (= dove si ha la residenza principale) dell'acquirente (= utente) hanno diritto a registrarsi e partecipare. Caschi usati, caschi danneggiati prima di essere registrati e caschi non acquistati nel paese natio (= dove si ha la residenza principale) dell'acquirente (= utente) sono esclusi dal Mobility Program. La partecipazione non può essere trasferita.
4.3 La partecipazione al Mobility Program inizia con la conferma della registrazione a Schuberth GmbH. A tale scopo il cliente riceve conferma a mezzo posta elettronica all'indirizzo fornito dallo stesso. L'e-mail contiene un link di conferma (doppia procedura di accesso) per l'attivazione del conto del cliente.
5. Reclamo in caso di danno
5.1 In caso di incidente, il partecipante deve restituire il casco danneggiato e presentare carta cliente/conferma di registrazione, ricevuta, documenti/passaporto di identificazione e un rapporto dell'incidente al rivenditore Schuberth.
5.2 Il partecipante paga un eccesso di 1/3 (un terzo) del prezzo di listino, basato sul prezzo raccomandato da Schuberth per il prodotto, applicabile dell'anno dell'incidente.
5.3 Se l'informazione è incompleta o incorretta non si ha diritto ai benefici di cui al punto n.6.
6. Benefici del partecipante
6.1 Con un reclamo del Mobility Program conforme al punto n.5, il partecipante riceverà un nuovo casco da moto direttamente dal rivenditore uguale al casco danneggiato.
6.2 Se non dispone del casco da moto nella gamma, il rivenditore Schuberth ordinerà un modello appropriato per il partecipante dall'importatore del rivenditore.
6.3 La differenza dovrà essere pagata al rivenditore Schuberth con ricevuta del nuovo casco.
6.4 Se il modello non è più prodotto, il partecipante riceverà un modello simile della stessa fascia di prezzo.
7. Utilizzo e trasferimento di dati personali
7.1 La raccolta, l'uso e il trasferimento dei dati personali del partecipante ha luogo in linea con la dichiarazione di protezione dati Schuberth GmbH comunicata sul sito alla registrazione.
7.2 Una registrazione soddisfacente come partecipante dipende dalla dichiarazione di consenso del cliente per la raccolta e l'utilizzo dei propri dati personali da parte di Schuberth GmbH per intenzioni di supporto al cliente nell'ambito del Mobility Program. Qualora non venga espresso il consenso non sarà possibile la partecipazione al Mobility Program.
8. Interruzione del Mobility Program
8.1 Schuberth GmbH si riserva il diritto di interrompere il Mobility Program in qualsiasi momento. Una volta interrotto, non verrà accettata alcuna registrazione al Mobility Program. Ciò non influenza la partecipazione dei clienti già registrati, i quali continuano a esercitare ciò di cui al punto n.3.
8.2 La partecipazione al Mobility Program non comporta il diritto a reclami aggiuntivi, inclusi danni, ritiri o riduzioni. I diritti statutari non vengono intaccati.
9. Disposizioni finali
9.1 La legge della Repubblica Federale di Germania è applicata esclusivamente al Mobility Program.
9.2 La corte di giurisdizione è Magdeburgo, se
9.2.1 il partecipante è un imprenditore;
9.2.2 il partecipante non ha una corte generale di giurisdizione nella Repubblica Federale di Germania o la sua residenza o luogo comune di residenza è stato trasferito al di fuori della Repubblica Federale di Germania dopo la conclusione del contratto;
9.2.3 la residenza del partecipante o luogo comune di residenza non è conosciuto quando vengono emesse le sentenze.
(come al 04/2011)